Art. 208
Definizione e finalità del servizio di ormeggio
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Definizione e finalità del servizio di ormeggio
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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L'articolo descrive in cosa consiste concretamente il servizio di ormeggio. Questo include tutte le manovre di aggancio, spostamento e sgancio dei cavi che tengono ferme le navi a banchine, boe o piattaforme marine. Comprende inoltre il controllo continuo che tali cavi reggano durante la sosta della nave. Lo scopo principale è garantire la sicurezza complessiva di navi, infrastrutture, ambiente e operazioni portuali.
La norma definisce il servizio di ormeggio per assicurare la tutela della navigazione, delle strutture portuali, dell'ambiente e della regolare attività nei luoghi di approdo o transito.
Si applica a chi svolge le operazioni di ormeggio e a tutte le navi che sostano o transitano presso banchine, boe, piattaforme o altri luoghi di approdo.
Una nave mercantile arriva in porto e il personale addetto all'ormeggio provvede a fissare i cavi alla banchina per tenerla ferma. Durante tutta la sosta per lo scarico delle merci, gli addetti controllano la tenuta dei cavi per evitare incidenti o danni alle strutture portuali. Al momento della partenza, gli stessi addetti rilasciano i cavi per consentire alla nave di ripartire in sicurezza.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.