Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Capo VI
Art. 209 bis
Operatività in più porti o approdi
In vigore dal 20 lug 2024
1. Per comprovate esigenze di carattere funzionale, le autorità marittime competenti possono autorizzare forme di collaborazione tra più società cooperative operanti in porti diversi o la costituzione di società cooperative tra ormeggiatori iscritti nel registro di porti diversi.
2. Nel caso di società cooperativa operante in più porti ai sensi del comma 1, la vigilanza sull'amministrazione spetta al comandante del porto ove ha sede legale la società cooperativa; spettano al comandante di ciascun porto ove la società cooperativa opera la vigilanza sulla sua organizzazione e la potestà disciplinare ai sensi del codice della navigazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-209-bis