Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Capo VI
Art. 212
Tariffe
In vigore dal 20 lug 2024
1. Le tariffe del servizio di ormeggio sono determinate dal capo del compartimento marittimo in applicazione dei criteri e meccanismi stabiliti ai sensi dell', comma 1-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e sono approvate, sentite le associazioni nazionali dell'utenza portuale e le rappresentanze unitarie dell'erogatore del servizio, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-212-2