Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo VI

Art. 213

Iscrizione nei registri, libretto di ricognizione e tesserino di riconoscimento

In vigore dal 20 lug 2024
1. Il comandante del porto nomina allievo ormeggiatore ciascun vincitore della procedura concorsuale di cui all' e gli rilascia la licenza provvisoria per lo svolgimento del servizio. Decorsi dodici mesi dal rilascio della licenza e a seguito del superamento di una prova pratica di idoneità al servizio, l'allievo ormeggiatore è iscritto nel registro degli ormeggiatori tenuto dal comandante del porto con la qualifica di aspirante ormeggiatore. Al momento dell'iscrizione viene rilasciato dal comandante del porto il libretto di ricognizione conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. La prova pratica di cui al comma 1 è sostenuta innanzi a una commissione nominata dal capo del compartimento marittimo, composta dal comandante del porto o da un rappresentante della locale autorità marittima e da altri due ormeggiatori designati dalle rappresentanze unitarie dell'erogatore del servizio. 3. Se l'allievo ormeggiatore non supera la prova pratica di cui al comma 1, il comandante del porto revoca la nomina di cui al comma 1, dispone l'esonero in via definitiva dello stesso, la cancellazione dal registro e il ritiro della licenza provvisoria, e nomina allievo ormeggiatore il candidato idoneo non vincitore mediante scorrimento della graduatoria e rilascia a quest'ultimo la licenza provvisoria. 4. L'aspirante ormeggiatore deve conseguire entro cinque anni dalla data di iscrizione di cui al comma 1 il certificato professionale di competenza di cui all'. Al conseguimento del suddetto certificato, viene iscritto nel registro degli ormeggiatori con la qualifica di ormeggiatore. 5. Il libretto di ricognizione dell'ormeggiatore contiene la fotografia di riconoscimento e indica il registro degli ormeggiatori con il numero e la data della relativa iscrizione, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il certificato professionale di cui all'. 6. Nello svolgimento del servizio gli ormeggiatori possono attestare la propria identità e qualifica esibendo il tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto. 7. Per tutto il tempo in cui svolgono il servizio, gli ormeggiatori devono conservare l'iscrizione nelle matricole della gente di mare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-213-2

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