Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Capo VI
Art. 210
Beni destinati allo svolgimento dei servizi
In vigore dal 20 lug 2024
1. Nel provvedimento di cui all', comma 4, sono determinati i beni, i mezzi e gli strumenti necessari per assicurare lo svolgimento del servizio di ormeggio, inclusi il numero, le caratteristiche e le dotazioni dei mezzi nautici, terrestri e per l'assistenza alle navi durante la loro sosta in banchina.
2. I mezzi nautici adibiti al servizio di ormeggio sono condotti dagli ormeggiatori.
3. Sui mezzi nautici adibiti al servizio di ormeggio è riportata a prua e a poppa la parola "ormeggiatore" e, qualora possibile, è tenuto alzato il pennello bianco con eguale scritta in rosso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-210-2