Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Capo VI
Art. 210
415 / 563Beni destinati allo svolgimento dei servizi
In vigore dal 20 lug 2024
1. Nel provvedimento di cui all', comma 4, sono determinati i beni, i mezzi e gli strumenti necessari per assicurare lo svolgimento del servizio di ormeggio, inclusi il numero, le caratteristiche e le dotazioni dei mezzi nautici, terrestri e per l'assistenza alle navi durante la loro sosta in banchina.
2. I mezzi nautici adibiti al servizio di ormeggio sono condotti dagli ormeggiatori.
3. Sui mezzi nautici adibiti al servizio di ormeggio è riportata a prua e a poppa la parola "ormeggiatore" e, qualora possibile, è tenuto alzato il pennello bianco con eguale scritta in rosso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-210-2