Art. 212 · Tariffe
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo VI

Art. 212

419 / 563

Tariffe

In vigore dal 20 lug 2024
1. Le tariffe del servizio di ormeggio sono determinate dal capo del compartimento marittimo in applicazione dei criteri e meccanismi stabiliti ai sensi dell', comma 1-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e sono approvate, sentite le associazioni nazionali dell'utenza portuale e le rappresentanze unitarie dell'erogatore del servizio, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-212-2