Art. 208 · Definizione e finalità del servizio di ormeggio
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo VI

Art. 208

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Definizione e finalità del servizio di ormeggio

In vigore dal 20 lug 2024
1. Il servizio di ormeggio consiste nelle operazioni di posa, trasferimento e rilascio dei cavi che assicurano le navi alle banchine, alle boe e alle piattaforme in mare nonché nella verifica della tenuta dei cavi durante la sosta delle navi all'ormeggio. 2. Il servizio di ormeggio è finalizzato a garantire la sicurezza della navigazione, delle infrastrutture, dell'ambiente e dell'operatività dei porti o di altro luogo di approdo o di transito delle navi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-208-2