Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Capo VI
Art. 208
412 / 563Definizione e finalità del servizio di ormeggio
In vigore dal 20 lug 2024
1. Il servizio di ormeggio consiste nelle operazioni di posa, trasferimento e rilascio dei cavi che assicurano le navi alle banchine, alle boe e alle piattaforme in mare nonché nella verifica della tenuta dei cavi durante la sosta delle navi all'ormeggio.
2. Il servizio di ormeggio è finalizzato a garantire la sicurezza della navigazione, delle infrastrutture, dell'ambiente e dell'operatività dei porti o di altro luogo di approdo o di transito delle navi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-208-2