Titolo I

Art. 9

In vigore dal 1 lug 1952
Per essere ammesso all'esame di laurea il candidato deve aver superato tutti gli esami di profitto e le altre prove richieste dall'ordinamento di ciascuna Facoltà.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1827#art-9

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