Titolo I
Art. 6
In vigore dal 1 lug 1952
Salvo che non sia disposto diversamente negli articoli seguenti e dall'ordinamento didattico universitario, gli insegnamenti di durata pluriennale importano un unico esame alla fine del corso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1827#art-6