Titolo I
Art. 2
In vigore dal 1 lug 1952
Tutti gli insegnamenti sono teorici e pratici e consistono in lezioni orali, dimostrazioni sperimentali, esercitazioni pratiche, colloqui.
Gli insegnamenti orali vengono impartiti, di regola, in tre ore settimanali di lezione, da tenersi in giorni distinti e di regola non consecutivi, non computando in esse le ore destinate alle esercitazioni di gabinetto o di laboratorio.
Per le materie sperimentali si fanno anche speciali corsi di esercizi, della durata di uno o più anni.
Il numero e la durata delle lezioni e delle esercitazioni in ogni corso sono stabiliti dai Consigli delle Facoltà e ne viene data notizia nel manifesto annuale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1827#art-2