Titolo I
Art. 7
In vigore dal 1 lug 1952
Gli esami di profitto si sostengono per singole materie e consistono in interrogazioni, discussioni col candidato, prove scritte, prove pratiche e, per la Facoltà di giurisprudenza, anche nella esegesi dei testi.
Negli esami di geometria proiettiva e di geometria descrittiva si deve tener conto anche delle prove grafiche eseguite durante il corso.
Nella Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, per i corsi di esercitazioni, considerati come insegnamenti fondamentali o complementari, lo studente deve sostenere a parte, alla fine di ciascun anno, l'esame di profitto consistente in una prova pratica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1827#art-7