Titolo I

Art. 7

In vigore dal 1 lug 1952
Gli esami di profitto si sostengono per singole materie e consistono in interrogazioni, discussioni col candidato, prove scritte, prove pratiche e, per la Facoltà di giurisprudenza, anche nella esegesi dei testi. Negli esami di geometria proiettiva e di geometria descrittiva si deve tener conto anche delle prove grafiche eseguite durante il corso. Nella Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, per i corsi di esercitazioni, considerati come insegnamenti fondamentali o complementari, lo studente deve sostenere a parte, alla fine di ciascun anno, l'esame di profitto consistente in una prova pratica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1827#art-7

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