Titolo I
Art. 10
In vigore dal 1 lug 1952
Salvo quanto è disposto per le Facoltà di medicina veterinaria e di farmacia, l'esame di laurea consiste:
1) nella discussione di una dissertazione scritta sopra un argomento scelto liberamente dal candidato in una delle discipline attinenti alla laurea a cui aspira;
2) nella discussione di due tesi orali scelte dalla Commissione fra le tre presentate dal candidato intorno a materie diverse tra loro e da quella nella quale venne elaborata la dissertazione;
3) in interrogazioni dirette ad accertare la maturità del candidato. La dissertazione scritta e gli argomenti delle tesi orali si devono presentare alla segreteria in due esemplari, almeno quindici giorni prima dell'esame di laurea.
I candidati alle lauree che si conseguono nella Facoltà di scienze, ad eccezione di quelli aspiranti alla laurea in scienze matematiche, debbono sostenere, prima della discussione, una o più prove pratiche nelle materie in cui hanno seguito le esercitazioni, secondo quanto viene stabilito dal Consiglio della Facoltà.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1827#art-10