Titolo II
Art. 14
In vigore dal 1 lug 1952
La durata del corso degli studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.
Sono insegnamenti fondamentali:
1) Dottrina dello Stato;
2) Istituzioni di diritto privato;
3) Istituzioni di diritto pubblico;
4) Diritto amministrativo (biennale);
5) Diritto internazionale;
6) Diritto del lavoro;
7) Diritto costituzionale italiano e comparato;
8) Storia moderna (biennale);
9) Storia delle dottrine politiche;
10) Storia e politica coloniale;
11) Storia dei trattati e politica internazionale;
12) Geografia politica ed economica;
13) Economia politica;
14) Politica economica e finanziaria;
15) Statistica.
Sono insegnamenti complementari:
1) Legislazione del lavoro;
2) Demografia;
3) Contabilità di Stato;
4) Storia del giornalismo;
5) Storia delle dottrine economiche.
Lo studente nella scelta degli insegnamenti complementari deve valersi per due di essi di quelli indicati nell'elenco degli insegnamenti stessi, e per due può valersi di qualsiasi altro insegnamento, fondamentale o complementare, impartito nelle altre Facoltà dell'Ateneo; in quest'ultimo caso la scelta dev'essere approvata dal preside della Facoltà di giurisprudenza.
Lo studente è inoltre tenuto a seguire i corsi ed a sostenere le prove di esame in due lingue straniere moderne. Una di esse dev'essere la francese, l'inglese, o la tedesca, per l'altra lingua e consentita la scelta fra quelle effettivamente insegnate nelle altre Facoltà dell'Ateneo.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro complementari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1827#art-14