Titolo II

Art. 14

In vigore dal 1 lug 1952
La durata del corso degli studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Dottrina dello Stato; 2) Istituzioni di diritto privato; 3) Istituzioni di diritto pubblico; 4) Diritto amministrativo (biennale); 5) Diritto internazionale; 6) Diritto del lavoro; 7) Diritto costituzionale italiano e comparato; 8) Storia moderna (biennale); 9) Storia delle dottrine politiche; 10) Storia e politica coloniale; 11) Storia dei trattati e politica internazionale; 12) Geografia politica ed economica; 13) Economia politica; 14) Politica economica e finanziaria; 15) Statistica. Sono insegnamenti complementari: 1) Legislazione del lavoro; 2) Demografia; 3) Contabilità di Stato; 4) Storia del giornalismo; 5) Storia delle dottrine economiche. Lo studente nella scelta degli insegnamenti complementari deve valersi per due di essi di quelli indicati nell'elenco degli insegnamenti stessi, e per due può valersi di qualsiasi altro insegnamento, fondamentale o complementare, impartito nelle altre Facoltà dell'Ateneo; in quest'ultimo caso la scelta dev'essere approvata dal preside della Facoltà di giurisprudenza. Lo studente è inoltre tenuto a seguire i corsi ed a sostenere le prove di esame in due lingue straniere moderne. Una di esse dev'essere la francese, l'inglese, o la tedesca, per l'altra lingua e consentita la scelta fra quelle effettivamente insegnate nelle altre Facoltà dell'Ateneo. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro complementari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1827#art-14

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Art. 14 Modificazioni dello statuto dell'Universita' degli studi di Messina. — Testo vigente | Portale Normativo