Titolo II

Art. 18

In vigore dal 1 lug 1952
Possono essere ammessi ai lavori dell'Istituto i laureati in giurisprudenza e gli studenti iscritti al secondo biennio della Facoltà.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1827#art-18

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Art. 18 Modificazioni dello statuto dell'Universita' degli studi di Messina. — Testo vigente | Portale Normativo