Titolo II
Art. 17
In vigore dal 1 lug 1952
Fanno parte del Consiglio dell'Istituto i professori della Facoltà di giurisprudenza.
Sulla proposta del Consiglio della Facoltà il rettore nomina il direttore che dura in carica un triennio ed è rieleggibile.
Il direttore fissa anno per anno, sentito il Consiglio dell'Istituto, il programma dei lavori dell'Istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1827#art-17