Art. 17
Titolo II

Art. 17

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In vigore dal 1 lug 1952
Fanno parte del Consiglio dell'Istituto i professori della Facoltà di giurisprudenza. Sulla proposta del Consiglio della Facoltà il rettore nomina il direttore che dura in carica un triennio ed è rieleggibile. Il direttore fissa anno per anno, sentito il Consiglio dell'Istituto, il programma dei lavori dell'Istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1827#art-17