Titolo II

Art. 13

In vigore dal 1 lug 1952
La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza e di quattro anni. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Storia del diritto romano; 2) Istituzioni di diritto romano; 3) Istituzioni di diritto privato; 4) Filosofia del diritto; 5) Storia del diritto italiano (biennale); 6) Economia politica; 7) Scienza delle finanze e diritto finanziario; 8) Diritto costituzionale; 9) Diritto ecclesiastico; 10) Diritto romano (biennale); 11) Diritto civile (biennale) 12) Diritto commerciale; 13) Diritto del lavoro; 14) Diritto processuale civile; 15) Diritto internazionale; 16) Diritto amministrativo (biennale); 17) Diritto penale (biennale); 18) Procedura penale. Sono insegnamenti complementari: 1) Demografia; 2) Medicina legale e delle assicurazioni; 3) Diritto canonico; 4) Diritto coloniale; 5) Diritto industriale; 6) Diritto agrario; 7) Diritto minerario; 8) Diritto della navigazione; 9) Esegesi delle fonti del diritto romano; 10) Papirologia giuridica. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1827#art-13

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Art. 13 Modificazioni dello statuto dell'Universita' degli studi di Messina. — Testo vigente | Portale Normativo