Titolo II
Art. 13
In vigore dal 1 lug 1952
La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza e di quattro anni.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica.
Sono insegnamenti fondamentali:
1) Storia del diritto romano;
2) Istituzioni di diritto romano;
3) Istituzioni di diritto privato;
4) Filosofia del diritto;
5) Storia del diritto italiano (biennale);
6) Economia politica;
7) Scienza delle finanze e diritto finanziario;
8) Diritto costituzionale;
9) Diritto ecclesiastico;
10) Diritto romano (biennale);
11) Diritto civile (biennale)
12) Diritto commerciale;
13) Diritto del lavoro;
14) Diritto processuale civile;
15) Diritto internazionale;
16) Diritto amministrativo (biennale);
17) Diritto penale (biennale);
18) Procedura penale.
Sono insegnamenti complementari:
1) Demografia;
2) Medicina legale e delle assicurazioni;
3) Diritto canonico;
4) Diritto coloniale;
5) Diritto industriale;
6) Diritto agrario;
7) Diritto minerario;
8) Diritto della navigazione;
9) Esegesi delle fonti del diritto romano;
10) Papirologia giuridica.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1827#art-13