Art. 18
Titolo II

Art. 18

18 / 64
In vigore dal 1 lug 1952
Possono essere ammessi ai lavori dell'Istituto i laureati in giurisprudenza e gli studenti iscritti al secondo biennio della Facoltà.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1827#art-18