Titolo II
Art. 18
18 / 64In vigore dal 1 lug 1952
Possono essere ammessi ai lavori dell'Istituto i laureati in giurisprudenza e gli studenti iscritti al secondo biennio della Facoltà.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1827#art-18