Titolo I

Art. 4

In vigore dal 1 lug 1952
Lo studente che proviene da altra Facolta è iscritto di regola al primo anno del corso; può tuttavia consentirsi, su proposta del Consiglio della Facoltà nella quale lo studente fa passaggio, una abbreviazione del corso, tenuto conto degli studi già fatti nella Facoltà dalla quale proviene.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1827#art-4

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