Titolo I

Art. 3

In vigore dal 1 lug 1952
Nel mese di maggio di ciascun anno accademico i professori ufficiali ed i liberi docenti presentano i programmi dei corsi che intendono svolgere nell'anno accademico successivo. I liberi docenti di materie sperimentali devono inoltre unire al programma l'attestazione di essere forniti dei necessari mezzi sperimentali e dimostrativi. Il Consiglio di ciascuna Facoltà, prima della chiusura di ogni anno accademico, provvede al coordinamento ed all'approvazione dei programmi suddetti, e per quelli dei liberi docenti, dichiara quali debbano considerarsi pareggiati ai sensi dell' del regolamento generale universitario. I corsi pareggiati devono essere, per estensione di materia, per durata e per numero di ore settimanali di lezioni, eguali ai corrispondenti corsi ufficiali. Il termine di cui al primo comma del presente articolo è prorogato fino all'apertura dell'anno accademico per quei liberi docenti che per la prima volta intendano tenere un corso nella Università di Messina. Il coordinamento e l'approvazione dei programmi presentati dai professori di nuova nomina hanno luogo nella prima seduta che si tiene dal Consiglio di Facoltà, dopo l'inizio dell'anno accademico.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1827#art-3

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