Titolo XI

Art. 52

In vigore dal 11 ago 1951
Nella Commissione per gli esercizi pubblici e nella Commissione esaminatrice delle guide e dei portatori alpini, corrieri e interpreti, istituite per l'applicazione, rispettivamente, degli del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e previste dagli articoli 163 e 236 del relativo regolamento, al consigliere di prefettura è sostituito un funzionario di pubblica sicurezza di grado non inferiore all'80. I funzionari di pubblica sicurezza e i loro supplenti sono designati dal questore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;574#art-52

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