Art. 91
AbrogatoIn vigore dal 15 apr 1973
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - PICCIONI - VANONI -
PELLA - ALDISIO -
SEGNI CAMPILLI -
SPATARO - TOGNI -
MARAZZA - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1951
Atti del Governo, registro n. 40, foglio n. 48. - FRASCA
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;574#art-91