Titolo XI
Art. 47
In vigore dal 11 ago 1951
I presidenti delle Giunte provinciali esercitano, nelle materie indicate al primo comma dell' dello Statuto, le attribuzioni spettanti all'autorità provinciale di pubblica sicurezza per i provvedimenti che dalle leggi di pubblica sicurezza sono attribuiti ai prefetti e ai questori.
I provvedimenti emanati dai presidenti delle Giunte provinciali nelle materie di cui al comma precedente sono comunicati al questore della Provincia.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;574#art-47