Titolo XI
Art. 48
In vigore dal 11 ago 1951
Le attribuzioni dell'autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate:
a) dai questori nei comuni di Trento e di Bolzano, salvo il disposto del primo comma dell' dello Statuto;
b) dai presidenti delle Giunte provinciali, nei Comuni medesimi, per le materie indicate nel primo comma dell' suddetto;
c) dai funzionari di pubblica sicurezza degli uffici distaccati nei Comuni sedi di tali uffici;
d) dai sindaci negli altri Comuni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;574#art-48