Titolo XI

Art. 48

In vigore dal 11 ago 1951
Le attribuzioni dell'autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate: a) dai questori nei comuni di Trento e di Bolzano, salvo il disposto del primo comma dell' dello Statuto; b) dai presidenti delle Giunte provinciali, nei Comuni medesimi, per le materie indicate nel primo comma dell' suddetto; c) dai funzionari di pubblica sicurezza degli uffici distaccati nei Comuni sedi di tali uffici; d) dai sindaci negli altri Comuni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;574#art-48

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 48 Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige. — Testo vigente | Portale Normativo