Titolo XI

Art. 51

In vigore dal 11 ago 1951
Nella Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo istituita per l'applicazione dell' del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e prevista dall'art. 141 del regolamento, al questore è sostituito un funzionario di pubblica sicurezza di grado non inferiore all'80, designato dal questore insieme ad un supplente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;574#art-51

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