Titolo XI

Art. 54

In vigore dal 11 ago 1951
L'intervento e l'assistenza della polizia dello Stato di cui all' dello Statuto sono richiesti, nelle materie di rispettiva competenza, dal Presidente della Giunta regionale al Commissario del Governo e dai presidenti delle Giunte provinciali ai questori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;574#art-54

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