Titolo XI
Art. 50
In vigore dal 11 ago 1951
Contro i provvedimenti dei questori, dei presidenti delle Giunte provinciali e delle altre autorità di pubblica sicurezza è ammesso il ricorso, a norma delle leggi di pubblica sicurezza, al Commissario del Governo.
Nelle materie indicate nel primo comma dell' dello Statuto, qualora le leggi di pubblica sicurezza dichiarino la definitività dei provvedimenti prefettizi, i corrispondenti provvedimenti dei presidenti delle Giunte provinciali hanno carattere definitivo.
I provvedimenti del Commissario del Governo previsti dal presente articolo sono definitivi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;574#art-50