Regolamento per l'esecuzione della L. 24 aprile 1935, n. 740

Art. 7

In vigore dal 5 dic 1951
Avuto riguardo alle peculiari necessità della flora e della fauna l'Azienda può imporre particolari modalità, restrizioni o divieti all'esercizio del pascolo. Il provvedimento deve essere notificato agli interessati con un mese di preavviso, salvo casi di particolare urgenza, e pubblicato negli albi pretori dei Comuni nei quali deve essere osservato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;1178#art-rpl-7

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