Regolamento per l'esecuzione della L. 24 aprile 1935, n. 740
Art. 12
In vigore dal 5 dic 1951
La detenzione di armi da fuoco di qualsiasi tipo è vietata a coloro che vivono in abitazioni isolate situate oltre i 1800 metri sul mare nonché ai pastori, ai guardiani di armenti e greggi ed ai proprietari e conduttori di rifugi.
L'Amministrazione del Parco può autorizzare la detenzione di dette armi per la difesa della persona o delle cose o del bestiame o per particolari motivi.
L'autorizzazione non dispensa comunque dalla licenza di porto d'armi richiesta dalle leggi vigenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;1178#art-rpl-12