Regolamento per l'esecuzione della L. 24 aprile 1935, n. 740
Art. 15
In vigore dal 5 dic 1951
Salvo autorizzazione che l'Amministrazione del Parco rilascerà caso per caso, i cani di qualsiasi genere debbono essere allontanati dal Parco entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento; caso contrario si procederà ai sensi dell'art. 73 del testo unico sulla caccia, alla cattura del cane ed alla applicazione delle sanzioni ivi previste nei confronti del proprietario o possessore.
Per i cani da guardia resta fermo l'obbligo di non lasciarti incustoditi a distanza maggiore di metri 200 dalle abitazioni o dal bestiame: si applicano, in caso di inadempimento, le penalità previste dall'art. 75 del predetto testo unico e si procede alla cattura del cane.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;1178#art-rpl-15