Regolamento per l'esecuzione della L. 24 aprile 1935, n. 740

Art. 10

In vigore dal 5 dic 1951
Sono vietate la caccia e l'uccellagione con qualsiasi mezzo nell'interno del Parco, ove non siano autorizzate. È pure vietato il transito nel Parco con armi, ordigni, strumenti che servono alla caccia od all'uccellagione o con cani da caccia; è permesso tuttavia il passaggio sulle strade statali, provinciali e comunali esistenti nel Parco, purchè le armi siano scaricate e smontate o nella loro custodia ed i cani tenuti a guinzaglio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;1178#art-rpl-10

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