Regolamento per l'esecuzione della L. 24 aprile 1935, n. 740
Art. 6
In vigore dal 5 dic 1951
L'Amministrazione del Parco determina ogni anno le modalità, le limitazioni ed i divieti per la raccolta delle specie vegetali di cui alla lettera c) del precedente articolo e le località ove la raccolta è permessa.
Tali norme sono pubblicate nell'albo pretorio di ciascuno dei Comuni il cui territorio sia compreso in tutto od in parte nel perimetro del Parco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;1178#art-rpl-6