Regolamento per l'esecuzione della L. 24 aprile 1935, n. 740

Art. 5

In vigore dal 5 dic 1951
Sono sottoposti all'autorizzazione dell'Ufficio di amministrazione del Parco ed all'osservanza, a pena di decadenza, delle particolari norme contenute nel relativo provvedimento: a) l'esecuzione di tagli boschivi di qualsiasi natura ed entità; b) i dissodamenti e le trasformazioni di coltura; c) la raccolta delle specie vegetali spontanee vegetanti nell'interno del Parco, fuori dei casi di cui al successivo , da consentirsi con preferenza alle persone incaricate da Istituti di studio o di medicina; d) i rimboschimenti di zone nude. Le disposizioni sopradette si applicano per tutti i terreni compresi nell'interno del Parco, a qualsiasi proprietario appartengano.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;1178#art-rpl-5

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