Regolamento per l'esecuzione della L. 24 aprile 1935, n. 740
Art. 2
In vigore dal 5 dic 1951
Per l'osservanza del divieto di manomettere e di alterare le bellezze naturali e formazioni geologiche del Parco sono applicabili le disposizioni previste nella legge 29 giugno 1939, n. 1497 e nel regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.
Delle Commissioni consultive provinciali istituite con l' della legge sopra detta è chiamato a far parte, per la trattazione della materia di cui al comma primo del presente articolo, il funzionario del Corpo forestale preposto all'Amministrazione del Parco e, sulle questioni attinenti alla tutela delle bellezze naturali, le Commissioni sentiranno i pareri dei Sopraintendenti ai Monumenti e Gallerie di Trento, di Bolzano e di Sondrio.
In caso di urgenza, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali o l'Ufficio amministrazione del Parco possono disporre la sospensione delle opere che ritengano pregiudizievoli alla conservazione delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche; l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, dopo la notifica del relativo provvedimento all'interessato, promuoverà la procedura prescritta dalle citate disposizioni di legge, restando ferma la sospensione fino a che la procedura stessa non sia esaurita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;1178#art-rpl-2