Regolamento per l'esecuzione della L. 24 aprile 1935, n. 740
Art. 7
7 / 21In vigore dal 5 dic 1951
Avuto riguardo alle peculiari necessità della flora e della fauna l'Azienda può imporre particolari modalità, restrizioni o divieti all'esercizio del pascolo.
Il provvedimento deve essere notificato agli interessati con un mese di preavviso, salvo casi di particolare urgenza, e pubblicato negli albi pretori dei Comuni nei quali deve essere osservato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;1178#art-rpl-7