Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara›Titolo I›Capo I
Art. 9
In vigore dal 13 ott 1951
Perché un corso libero possa essere dichiarato pareggiato al corso ufficiale, la Facoltà deve, caso per caso, riconoscere il programma presentato dal libero docente corrispondente, per l'estensione della materia e per il numero settimanale delle lezioni e delle esercitazioni, al corso ufficiale rispettivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;964#art-sdu-9