Statuto dell'Universita' degli studi di FerraraTitolo ICapo I

Art. 9

In vigore dal 13 ott 1951
Perché un corso libero possa essere dichiarato pareggiato al corso ufficiale, la Facoltà deve, caso per caso, riconoscere il programma presentato dal libero docente corrispondente, per l'estensione della materia e per il numero settimanale delle lezioni e delle esercitazioni, al corso ufficiale rispettivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;964#art-sdu-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo