Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara›Titolo II
Art. 14
In vigore dal 13 ott 1951
Oltre agli studenti che frequentano i corsi normali, possono essere antitessi negli Istituti e laboratori delle varie Facoltà, con qualifica di "allievi interni t laureandi o laureati da non oltre cinque anni, nei limiti dei posti disponibili in ciascun Istituto, per compiere ricerche o studi o anche completare il proprio addestramento pratico.
L'allievo interno è tenuto a pagare, a titolo di rimborso delle spese, la tassa comunale annuale che viene fissata dal Consiglio di amministrazione, udito il direttore dell'istituto ed il Senato accademico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;964#art-sdu-14