Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara›Titolo II
Art. 11
In vigore dal 13 ott 1951
Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare diligentemente ed assiduamente i corsi di lezione e di esercitazioni ai quali sono iscritti, di serbare contegno corretto durante le lezioni, ed in genere nei locali della Università.
Ciascun professore può accertarsi dell'assiduità degli studenti che seguono le sue lezioni, con appelli o con la firma di presenza, e può accertarsi del profitto con interrogazioni o prove pratiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;964#art-sdu-11