Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara›Titolo I›Capo I
Art. 7
In vigore dal 13 ott 1951
I professori di ruolo ed incaricati, e i liberi docenti, hanno l'obbligo di presentare entro il mese di aprile, ai presidi delle rispettive Facoltà, i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nell'anno successivo, e i Consigli delle facoltà, al sensi dell' del testo unico delle leggi sulla istruzione universitaria devono, entro il mese di giugno, esaminarli e coordinarli, determinando quali corsi debbono avere carattere istituzionale o monografico, e dichiarando inoltre, quali corsi si debbono ritenere pareggiati a tutti gli effetti di legge.
Ove si tratti di insegnamenti di materie sperimentali, i liberi docenti debbono fornire la prova di poter disporre dei mezzi dimostrativi necessari.
Contro il giudizio della Facoltà, i liberi docenti possono presentare ricorso al rettore, che giudica inappellabilmente su conforme parere del Senato accademico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;964#art-sdu-7