Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara›Titolo I›Capo I
Art. 4
In vigore dal 13 ott 1951
Il corso di ciascun insegnamento ha la durata indicata per le singole lauree e viene impartito sotto forma di lezioni, colloqui, esercitazioni.
Salvo le disposizioni speciali per le singole Facoltà, ogni insegnamento si svolge in almeno tre ore settimanali di lezioni, da tenere in giorni distinti, non compreso in esso le esercitazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;964#art-sdu-4