Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara›Titolo I›Capo I
Art. 5
In vigore dal 13 ott 1951
Gli insegnamenti comuni a varie lauree sono, di regola, tenuti da un solo professore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;964#art-sdu-5