Statuto dell'Universita' degli studi di FerraraTitolo ICapo I

Art. 8

In vigore dal 13 ott 1951
Il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente è protratto per i liberi docenti che per la prima volta intendono svolgere un corso nella Università di Ferrara, fino ad un mese prima dell'apertura del nuovo anno accademico. Il programma deve essere accompagnato dal decreto di abilitazione e dalla quietanza della tassa di esercizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-18;964#art-sdu-8

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