Art. 6

In vigore dal 28 feb 1951
Il presidente dell'Ente ed i componenti il Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Anche prima della scadenza del triennio, in caso di irregolare o deficiente funzionamento dell'Ente, può disporsi, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio dei Ministri, la sostituzione del presidente dell'Ente o lo scioglimento del Consiglio. La sostituzione del presidente, come lo scioglimento del Consiglio, e, quando occorra, l'uno e l'altro provvedimento insieme, sano adottati con decreto del Presidente della Repubblica. In caso di scioglimento del Consiglio, il Presidente della Repubblica stabilisce se debba farsi luogo alla ricostituzione di esso, nel modo previsto dall', ovvero se il presidente dell'Ente sia temporaneamente dispensato dall'obbligo di sentire il parere del Consiglio. La ricostituzione del Consiglio, peraltro, non può essere procrastinata oltre il termine di tre mesi, prorogabile di un altro trimestre dalla data del decreto di scioglimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;69#art-6

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