Art. 11

In vigore dal 28 feb 1951
Il direttore generale dell'Ente è nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste su designazione del presidente, sentito il consiglio. Egli interviene, senza voto, alle sedute del Consiglio e controfirma i verbali. Dirige, sorveglia e coordina tutti i Servizi dell'Ente e risponde del loro andamento al presidente. Cura la esecuzione di tutte le deliberazioni del presidente accertando che siano state adottate con l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni emanate dal Ministro per l'agricoltura e le foreste. Controfirma i mandati di pagamento e tutte le deliberazioni del presidente che comportino spese per l'Ente o che comunque ne impegnino il patrimonio. Firma la corrispondenza e gli atti diversi da quelli indicati dal comma precedente, per i quali abbia ricevuto delega dal presidente. Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, uno dei funzionari dell'Ente può essere incaricato di sostituire il direttore generale in caso di assenza o di impedimento.
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