Art. 7

In vigore dal 28 feb 1951
Il Consiglio è convocato e presieduto dal presidente dell'Ente. Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesto l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;69#art-7

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