Art. 9

In vigore dal 28 feb 1951
Le deliberazioni del presidente indicate alle lettere: a), e), f), g), i), l), m), n), o), q), r) ed s) dell'articolo precedente, nonché le deliberazioni relative alle assunzioni del personale, sono soggette all'approvazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste. Il regolamento indicato alla lettera b) è approvato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per il tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;69#art-9

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