Art. 10

In vigore dal 28 feb 1951
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può ordinare, in ogni momento, ispezioni amministrative e verifiche di causa e disporre l'esecuzione di ufficio di atti resi obbligatori da disposizioni legislative o regolamentari quando l'Amministrazione dell'Ente ne rifiuti o ritardi l'adempimento. Ha facoltà di promuovere con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, l'annullamento di ufficio delle deliberazioni viziate da eccesso di potere o violazione di leggi o di regolamenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;69#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo