Art. 15
In vigore dal 28 feb 1951
All'Ente è assegnato un patrimonio di fondazione di lire 100 milioni a carico della somma destinata all'Ente medesimo a norma del primo comma del successivo .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;69#art-15