Art. 17
In vigore dal 28 feb 1951
Il versamento all'Ente delle somme ad esso assegnate verrà effettuato in relazione allo sviluppo dell'attività svolta, sulla base di certificati da emettersi dagli Ispettorati compartimentali agrari per l'Emilia e il Veneto, secondo la rispettiva competenza.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di anticipare all'Ente:
all'atto della costituzione, il 20% della somma assegnata per l'esercizio 1950-51;
all'inizio di ciascuno degli esercizi successivi, il 20% della somma assegnata per l'esercizio stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-07;69#art-17